Testo completo title Guida all'autocertificazione:Che cos’è ?L'Autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali.La legge 04/01/1968 n. 15, relativa alle norme sulla documentazione amministrativa, ed infine, il recente DPR 08/12/2000 n. 445, hanno introdotto e semplificato la possibilità di avvalersi di dichiarazioni sostitutive.Quindi, il cittadino può avvalersi di apposite dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di servizi pubblici. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche a soggetti privati che vi consentano (es. banche, assicurazioni) i quali pertanto hanno la facoltà, ma non l'obbligo di accettarle.Modalità di presentazioneLe dichiarazioni sostitutive di certificati possono essere presentate sia su carta semplice firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità che compilando moduli appositamente predisposti.Autenticazione della sottoscrizione Nelle autocertificazioni NON è prevista l'autentica della firma. L'autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per domande riguardanti la riscossione di benefici economici (es. pensioni) da parte di terze persone. Inoltre le dichiarazioni possono sia essere sottoscritte in presenza dell'impiegato addetto, che presentate per posta o via telematica (fax, posta elettronica) allegando fotocopia di un documento d'identità.Imposta di Bollo Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposta di bollo (art. 37 del DPR 445/2000).ValiditàLe dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.(art.48 del D.P.R. 445/2000).L'articolo 41 del D.P.R. 445/2000 stabilisce:I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Documenti Autocertificazione Dichiarazioni sostitutive di certificazioni per vari dati personali e situazioni legali. Caricamento…
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